Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica
Testo in vigore al
Art. 42
1. L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilita' sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non puo' tenersi a calcolo per aumentare l'indennita' dovuta al proprietario.
Art. 43
1. Non possono essere calcolate nel computo delle indennita' le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennita' maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilita' da eseguirsi.
2. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennita', senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.
Art. 44
1. Se il fondo e' enfiteutico, deve considerarsi come libero.
2. L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, ne' a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennita' tra l'uno e l'altro.
Art. 45
1. Non deve farsi luogo ad alcuna indennita' per le servitu' che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.
2. Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitu', salva a chi promuove l'espropriazione la facolta' di farle eseguire egli stesso.
3. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.
Art. 46
1. E' dovuta una indennita' ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilita' vengano gravati di servitu', o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
2. La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non puo' mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennita'.
3. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitu' stabilite da Leggi speciali.
Capo V. Dell'espropriazione.
Sezione I. Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni: suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MARZO 1968, N. 391
Art. 48
1. Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30.
2. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.
Art. 49
1. Il deposito dell'indennita' si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.
2. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.
Art. 50
1. La proprieta' dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilita' passa nell'espropriante dalla data del Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione.
Art. 51
1. Il Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.
2. Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, puo' proporre avanti l'Autorita' giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai Periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovra' essere intimato tanto al Prefetto, quanto all'espropriante.
3. Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennita' si avra' definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.
Sezione II. Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità.
Art. 52
1. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, ne' impedirne gli effetti.
2. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non piu' sul fondo espropriato, ma sull'indennita' che lo rappresenta.
Art. 53
1. Il Decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'Ufficio delle ipoteche, e sara' fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.
2. La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante.
Art. 54
1. Un estratto dei Decreti accennati nell'articolo precedente debb'essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziarii della provincia.
2. Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennita', possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51.
3. Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennita' si avra' anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.
Art. 55
1. Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennita', spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, ne' siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire la indennita', il Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.3
Art. 56
1. Esistendo vincoli legali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennita', deve provvedersi, sull'istanza della parte piu' diligente, dal Tribunale competente ai termini delle leggi civili.
2. Quando per altro le indennita' non eccedono la somma di 200 lire, potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'articolo 5 della presente legge.
Capo VI. Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettali persone.
Art. 57
1. Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facolta' libera di alienare immobili, per la legalita' dell'alienazione forzata di tali beni non e' necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennita' e l'investimento della somma a tal titolo dovuta.
Art. 58
1. I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennita' offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'articolo 23, purche' tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del Circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero.
2. Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.
3. Non e' necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennita', qualora questa sia stata determinata dai Periti nominati dal Tribunale a termini dell'articolo 32.
Art. 59
1. Le somme depositate per indennita' di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilita' dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalita' prescritte dalle Leggi civili.
2. Non e' necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'articolo 49.
Capo VII. Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità.
Art. 60
1. Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilita', se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprieta' dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
2. Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sara' fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33.
3. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 11 MARZO 1923, N. 691, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473.
Art. 61
1. Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'articolo 17 deve indicare i beni che, non dovendo piu' servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.
2. Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprieta' dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la Legge loro accorda.
3. Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perche' con suo Decreto dichiari che i beni piu' non servono all'opera pubblica.
Art. 62
1. Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sara' sempre applicabile il disposto dell'articolo 60.