Sez. L, Sentenza n. 4338 del 11/05/1987 (Rv. 453087 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DECORRENZA DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA ANZICHÉ DALLA MEZZANOTTE - LIMITAZIONE AL LAVORO A SQUADRA - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DI UN BENE AZIENDALE SVOLTA IN ALCUNE ORE DELLA GIORNATA NON DA PIÙ LAVORATORI MA DA UN SOLO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DECORRENZA DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA ANZICHÉ DALLA MEZZANOTTE - LIMITAZIONE AL LAVORO A SQUADRA - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DI UN BENE AZIENDALE SVOLTA IN ALCUNE ORE DELLA GIORNATA NON DA PIÙ LAVORATORI MA DA UN SOLO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
Il "lavoro a squadre" - in relazione al quale il terzo comma dello art. 3 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 stabilisce che il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra (anziché da una mezzanotte all'altra, come previsto dal secondo comma dello stesso articolo) - è quello espletato da un gruppo di lavoratori coordinati in un'attività comune finalizzata ad un unico risultato produttivo e, pertanto, non è configurabile in relazione ad una attività di sorveglianza di un bene aziendale la quale in alcune ore della giornata sia svolta non da più lavoratori ma da un solo dipendente. (V 701/85, mass n 438906).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)