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Sez. 1, Sentenza n. 757 del 08/02/1995 Cc. (dep. 22/04/1995) Rv. 201599 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - In genere | Diverse dalla custodia cautelare - Cessazione di efficacia - Mancata esecuzione - Incidenza ai fini del ripristino della misura - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201599-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - In genere

La mancata esecuzione di cessazione di efficacia di misura coercitiva, diversa dalla custodia cautelare, non ha alcuna incidenza giuridica sul provvedimento di ripristino della stessa, allorché il medesimo sia fondato sui nuovi fatti processuali, quale l'intervenuta condanna nella fase di merito, e non sia semplicemente basato su circostanze preesistenti e conosciute o conoscibili da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)