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Sez. 1, Sentenza n. 262 del 17/01/1986 (Rv. 443897 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - LIQUIDAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA RAPPRESENTATIVA DEL VALORE DEL FONDO - RIFERIMENTO ALLA NATURA EDIFICATORIA DEL FONDO - NECESSITÀ - SFRUTTAMENTO A FINI AGRICOLI AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443897-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - LIQUIDAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA RAPPRESENTATIVA DEL VALORE DEL FONDO - RIFERIMENTO ALLA NATURA EDIFICATORIA DEL FONDO - NECESSITÀ - SFRUTTAMENTO A FINI AGRICOLI AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora l'indennità di occupazione legittima venga determinata, in Mancanza della prova di un diverso maggior pregiudizio, secondo il criterio sussidiario degli interessi legali sulla somma rappresentativa del valore del fondo, tale valore deve essere fissato tenendo conto della riconosciuta natura edificatoria del bene, ancorché sfruttato a fini agricoli all'atto dell'occupazione, considerando che la occupazione stessa priva il proprietario di ogni possibilità di utilizzarlo in conformità della sua effettiva natura. (V 772/84, mass n 433005; (V 5566/82, mass n 423306; (V 1673/82, mass n 419508).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)