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Sez. 1, Sentenza n. 2183 del 22/02/1992 (Rv. 475878 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere | Disciplina della convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Prova - Oneri rispettivi delle parti - Indagini relative del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475878-01

Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere

In forza degli articoli 4 e 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1968 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62) la parte che richiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l'assunzione dell' obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca la inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sè o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo; le relative indagini svolte dal giudice della delibazione, peraltro, costituiscono accertamenti di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)