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Sez. 1, Sentenza n. 4391 del 10/04/1992 (Rv. 476721 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Determinazione dell'assegno di divorzio - Criteri - Autonomia rispetto a quelli rilevanti in sede di separazione dei coniugi.
Stato
decisa il 1992-04-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476721-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

La determinazione dell'assegno di divorzio, anche alla stregua del nuovo testo dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, data la diversità delle discipline sostanziali, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che deve essere determinata in base a criteri propri e autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)