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Sez. 4, Sentenza n. 27894 del 04/05/2004 Ud. (dep. 21/06/2004) Rv. 229264 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Imputato non detenuto - Prima notifica - Secondo accesso - Omissione - Nullità della notifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229264-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ

In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'obbligo del secondo accesso, previsto dall'art. 157 comma settimo cod. proc. pen. e disciplinato dall'art. 59 disp. att., ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità, non essendo tale ipotesi prevista nella analitica elencazione contenuta nel successivo art. 171 cod. proc. pen.. Lo scopo perseguito dalla norma, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza e il contenuto dell'atto, è realizzato comunque, con l'equivalente procedura del deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e la comunicazione con lettera raccomandata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 59, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)