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Sez. 4, Sentenza n. 11191 del 27/01/2015 Ud. (dep. 17/03/2015) Rv. 262706 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Impugnazioni penali - Cassazione - Sanzione pecuniaria per inammissibilità o rigetto del ricorso - Pluralità di soccombenti - Vincolo solidale - Esclusione - Pluralità di obbligazioni personali - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262706-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La sanzione pecuniaria processuale che punisce, con il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, chi ha proposto un'impugnazione infondata o inammissibile non è, in caso di pluralità di ricorrenti, irrogata in solido a coloro che vi sono condannati bensì a ciascuno di questi singolarmente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)