Sez. U, Sentenza n. 24247 del 27/11/2015 (Rv. 637608 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Ordinanza sulla sospensione dell'atto impugnato pronunciata in sede di gravame - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
L'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato si sia pronunciato, in sede di gravame, sulla sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, rimedio, quest'ultimo, consentito soltanto avverso pronunce di contenuto decisorio (idonee, cioè, a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio), mentre il predetto provvedimento investe una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)