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Sez. 1, Sentenza n. 1665 del 09/06/1973 (Rv. 364560 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE D'UNA INTERPRETAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO DIVERSA DA QUELLA SOSTENUTA NEL GIUDIZIO DI MERITO ED IMPLICANTE INDAGINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA NEGOZIALE - QUESTIONE NUOVA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364560-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE D'UNA INTERPRETAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO DIVERSA DA QUELLA SOSTENUTA NEL GIUDIZIO DI MERITO ED IMPLICANTE INDAGINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA NEGOZIALE - QUESTIONE NUOVA - CONFIGURABILITA.*

Nel processo di Cassazione e precluso alle parti il prospettare nuove tesi di diritto che, costituendo un diverso ed autonomo sistema difensivo, non svolto ne discusso nei precedenti gradi del giudizio, e non riflettente questioni rilevabili d'ufficio, postulerebbero da parte del giudice di legittimita, un'indagine di fatto non compiuta dai giudici del merito. Tale e il caso in cui, prospettatasi per la prima volta in Cassazione un'interpretazione del negozio giuridico diversa da quella sostenuta nel giudizio di merito (nella specie assumendosi per la prima volta in Cassazione che il contratto di cui discutevasi fosse di appalto e non di prestazione d'opera intellettuale), non possa giudicarsi della fondatezza del nuovo profilo di diritto dedotto senza un'appropriata indagine svolta alla ricerca della volonta negoziale delle parti. (Conf 1258/71, mass n 351424; 1958/70, mass n 347997; (Conf 1024/70, mass n 346564 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)