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Sez. 6 - , Sentenza n. 4945 del 30/01/2020 Ud. (dep. 05/02/2020) Rv. 278119 - 01

SENTENZA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Erronea sottoscrizione della sentenza collegiale – Nullità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278119-01

SENTENZA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE

In tema di requisiti della sentenza, non determina nullità, ma un mero errore materiale correggibile, riferito a una diversità esteriore del documento, la sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un magistrato diverso da quello che ha partecipato al giudizio, ha concorso alla decisione e ha sottoscritto il dispositivo, riportato in maniera conforme nel testo finale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'erronea sottoscrizione non determina nullità, in quanto risulta rispettato il principio di immediatezza, in base al quale alla deliberazione devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e non risulta violata la previsione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che la sentenza è nulla solo se priva della sottoscrizione del giudice). (Conf.: n. 1064 del 1978, Rv. 137802).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)