diritto.io

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione

Testo in vigore al

Art. 7

1. In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito complessivamente e per ciascuna unita' periferica, ed alle necessita' di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potra' effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.

2. Delle commissioni esaminatrici locali fara' parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il passaggio alla qualifica superiore avra' decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

4. Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, e' fissato in 4.650 unita' comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente art. 4, comma primo, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.

5. In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.

Art. 8

1. La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1 aprile 1971, n. 217, sono elevati rispettivamente a L. 120 milioni e lire 5.950 annui per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i fondi da stanziare.

Art. 9

1. I permessi sindacali provinciali previsti dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e ridistribuiti secondo le proprie esigenze dalle organizzazioni sindacali del personale dei monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'Amministrazione.

Titolo IV. Personale dirigente

Art. 10

1. Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono corrisposte a titolo unico di stipendio e determinate sulla base dei seguenti rapporti:

  1. 1) ambasciatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 prefetto di 1ª cl. e qualifiche corrispondenti. . . . . . . . . . 250 direttore generale dei Ministeri e qualifiche corrispondenti. . . 205 dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 primo dirigente dopo 2 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Nella prima applicazione del presente articolo, lo stipendio annuo lordo relativo al rapporto base 100 riguardante il primo dirigente e' di L. 8.400.000. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, e' soppressa l'indennita' di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, nonche' sui trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, spettanti ad altre categorie, salvo quanto previsto dalla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, per i segretari generali, dall'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per i direttori generali degli enti, e dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art. 11

1. Con effetto dal 1 febbraio 1981, ai destinatari del precedente art. 10 e' attribuito, per ogni mensilita', compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennita' di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno e' considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

2. L'assegno di cui al precedente comma compete con la stessa disciplina e decorrenza ai segretari generali di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, ed ai direttori generali degli enti di cui all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 12

1. A decorrere dal 1 febbraio 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'85% dello stipendio iniziale spettante al primo dirigente.

2. Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma e' attribuito, con la stessa decorrenza e disciplina, l'assegno personale pensionabile previsto dal precedente art. 11.

Art. 14

1. Salvo quanto sara' piu' compiutamente definito dal nuovo ordinamento della dirigenza statale, con la stessa decorrenza di quest'ultimo e comunque da non oltre il 1 luglio 1982, le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituite dall'unica qualifica di dirigente, con rapporto retributivo 125, ferma restando la base 100 nei primi due anni, cumulando i relativi posti in un unico contingente organico.

2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, sono soppressi, per un terzo, i posti che si renderanno annualmente disponibili nella nuova qualifica di dirigente, fino a completa eliminazione delle eccedenze che risulteranno rispetto alle nuove dotazioni organiche.

Art. 15

1. L'inquadramento dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti nella nuova qualifica di dirigente di cui al precedente art. 14 e' disposto con decreto del Ministro interessato secondo l'ordine del ruolo di anzianita', a cominciare dal personale con la qualifica di dirigente superiore.

2. Fino a quando non trovera' applicazione il nuovo ordinamento della dirigenza statale, nulla e' innovato per l'ammissione alla qualifica iniziale della dirigenza medesima e per le funzioni del personale inquadrato ai sensi del precedente comma, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, per le qualifiche rivestite, che restano ad personam.

3. Il dirigente superiore inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo conserva ad personam il trattamento in godimento con stipendio riferito al rapporto 160.

4. Al primo dirigente con stipendio superiore a quello iniziale previsto per la nuova qualifica di dirigente e' attribuito in quest'ultima lo stipendio alla classe o aumento periodico d'importo immediatamente superiore a quello in godimento all'atto dell'inquadramento.

Titolo V. Personale militare

Art. 16

1. A decorrere dal 1 febbraio 1981, al personale militare previsto dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

  1. 1) quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.320.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.660.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.120.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianita' di grado o ventiquattro anni di anzianita' di servizio e' attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000. La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'otto per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del due e mezzo per cento computati sull'ultima classe di stipendio. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 17

1. L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 e' effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

2. Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

  1. a) per il personale militare che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianita' di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

  2. b) per il personale militare che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a), valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore. A questa retribuzione si aggiunge la progressione economica relativa all'eventuale servizio prestato nel livello di inquadramento. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in eventuali livelli retributivi superiori a quello iniziale, attribuendo soltanto nell'ultimo livello d'inquadramento il beneficio della classe o scatto immediatamente superiore allo stipendio relativo al livello di provenienza;

  3. c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).

3. Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

4. A decorrere dal 1 febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

Art. 18

1. A decorrere dal 1 febbraio 1981 il primo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' modificato come segue:
"All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianita' maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza".
Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma e' soppresso il terzo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

Art. 19

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestira' successivamente i gradi di sergente e di tenente colonnello, nonche' la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata e' inquadrato, rispettivamente, nei livelli V, VIII-bis e VI-bis, con l'osservanza dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti.

Art. 20

1. L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1 febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sara' corrisposto per il 75 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

3. Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art. 17, ferma restando la conservazione ad personam del piu' elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo e' effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

Art. 21

1. Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono corrisposte a titolo unico di stipendio, nei seguenti importi annui lordi:

  1. 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . L. 21.000.000 generale di divisione e gradi corrispondenti. . . . . . L. 17.220.000 generale di brigata e gradi corrispondenti. . . . . . . L. 14.637.000 colonnello e gradi corrispondenti dopo due anni . . . . L. 11.020.000 colonnello e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . L. 9.750.000

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, e' soppressa l'indennita' di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai fini dell'applicazione dei nuovi stipendi di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 22

1. Agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, e' attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente art. 11.

Titolo VI. Disposizioni varie

Art. 23

1. All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24

1. Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 25

1. Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianita', in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.

Art. 26

1. Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Universita', compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonche' per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1 aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1 luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

2. Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

Art. 27

1. La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' sostituita dalla seguente:
"d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate".

2. La decorrenza 1 dicembre 1977, prevista dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennita' di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.

3. Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennita' di trasferta stabilite dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e' elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1982.