Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018 (Rv. 650283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Pronuncia successiva alla trattazione della causa - Denunzia del vizio - Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'inosservanza della specifica previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dopo essere pervenuta alla fase della trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sull'ammissibilità delle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)