Sez. 1, Ordinanza n. 2122 del 06/12/1976 Cc. (dep. 26/04/1977) Rv. 135677 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - NOVAZIONE LEGISLATIVA COMPORTANTE SOLO LA RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA INCRIMINATRICE - ART 2 COMMA SECONDO COD PEN - APPLICABILITA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - NOVAZIONE LEGISLATIVA COMPORTANTE SOLO LA RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA INCRIMINATRICE - ART 2 COMMA SECONDO COD PEN - APPLICABILITA.*
L'art 2 comma secondo cod pen e applicabile non soltanto nella ipotesi in cui una intera figura criminosa sia eliminata dal sistema penale (cosiddetta abolitio criminis), ma anche quando la novazione legislativa si realizzi tramite una diversa (e piu particolareggiata) descrizione del fatto di reato, ovvero tramite la previsione di una causa di non punibilita speciale, cosi da escludere l'applicabilita della norma incriminatrice in talune delle ipotesi che precedentemente rientravano nella fattispecie generale. A tale secondo gruppo di casi va riportata la vicenda normativa determinata dalla introduzione nel nostro sistema penale della norma contenuta nel comma secondo dell'art 80 legge n 685 del 1975, che esclude la punibilita della detenzione di modiche quantita di sostanze stupefacenti per uso personale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)