Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi
Testo in vigore al
Art. 22
Riserva di proprietà
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura di una tale procedura, si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione di tale provvedimento o di apertura di una tale procedura.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà allorché il bene, al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura di una tale procedura, si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione di tale provvedimento o di apertura di una tale procedura.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera l).
Art. 23
Compensazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'ente creditizio, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito dell'ente creditizio.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera l).
Art. 24
Lex rei sitae
L'esercizio dei diritti di proprietà su strumenti o altri diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato detenuti o situati in uno Stato membro è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro in cui sono detenuti o situati il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
Art. 25
Accordi di compensazione e di novazione
Gli accordi di compensazione e di novazione sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.
Art. 26
Cessioni con patto di riacquisto
Fatto salvo l'articolo 20 quinquies le cessioni con patto di riacquisto sono disciplinate esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.
Art. 27
Mercati regolamentati
Fatto salvo l'articolo 20 quinquies, le transazioni effettuate nel contesto di un mercato regolamentato sono disciplinate esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.
Art. 28
Prova della nomina del liquidatore
1.
La nomina dell'amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dall'autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro d'origine.
Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore straordinario o il liquidatore intende agire. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.
2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine. Possono inoltre designare persone incaricate di assisterli o, all'occorrenza, di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, segnatamente negli Stati membri ospitanti e, in particolare, per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente riscontrate dai creditori dello Stato membro ospitante.
3. Nell'esercizio dei propri poteri, l'amministratore straordinario o il liquidatore rispetta la legge degli Stati membri nei cui territori intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di vendita dei beni e all'informazione dei lavoratori subordinati. Tali poteri non possono includere l'impiego della forza o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.
Art. 29
Annotazione nel registro pubblico
1.
L'amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro di origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
Tuttavia ogni Stato membro può prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso la persona o autorità di cui al primo comma prende le misure necessarie per l'annotazione.
2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.
Art. 30
Atti pregiudizievoli
1. L'articolo 10 non si applica alle disposizioni relative alla nullità o annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori quando il beneficiario di tali atti prova che:
— l'atto pregiudizievole alla massa dei creditori è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, e
— questa legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo.
2. Se un provvedimento di risanamento deciso da un'autorità giudiziaria prevede disposizioni relative alla nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori compiuti prima dell'adozione del provvedimento, l'articolo 3, paragrafo 2, non si applica ai casi previsti al paragrafo 1.
Art. 31
Tutela dei terzi Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l'apertura della procedura di liquidazione, l'ente creditizio disponga a titolo oneroso:
— di un bene immobile,
— di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o
— degli strumenti o dei diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto ovvero in un sistema di deposito accentrato detenuti o situati in uno Stato membro,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro, il conto o il sistema di deposito.
Art. 32
Cause pendenti
Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l'ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente.
Art. 33
Segreto d'ufficio
Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di informazione o di consultazione di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 sono tenute al segreto d'ufficio, secondo le disposizioni e le condizioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2000/12/CE, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.
Titolo V. Disposizioni finali
Art. 34
Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 5 maggio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva sono applicabili soltanto ai provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione adottate o aperte dopo la data di cui al primo comma. I provvedimenti adottati o le procedure aperte prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge applicabile al momento dell'adozione o dell'apertura.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 35
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 36
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente B. Rosengren GU C 36 dell'8.2.1988, pag. 1. (4) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 1987, (GU C 99 del 13.4.1987, pag. 211), confermato il 2 dicembre 1993 (GU C 342 del 20.12.1993, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 17 luglio 2000 (GU C 300 del 20.10.2000, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella GU). Decisione del Consiglio del 12 marzo 2001.