diritto.io

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo in vigore al

Art. 188

1. Il contravventore alle disposizioni della presente sezione e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila.

2. Se la trasgressione e' commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene e' aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.

3. Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, puo' ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.

4. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Sezione VI-bis. Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici

Art. 188-bis

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 53864

Sezione VII. Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici

Sezione VIII. Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili

Art. 190

1. E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:

  1. a) poppatoi a tubo, nonche' parti staccate di essi destinate a comporli;

  2. b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.

2. Il contravventore a tale divieto e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 191

1. La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.

2. Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

3. Il contravventore a tali prescrizioni e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Sezione IX. Dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti

Art. 192

1. Spetta all'utorita' sanitaria centrale e all'autorita' sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti.

2. L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.

Art. 193

1. Nessuno puo' aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio provinciale di sanita'.28

2. L'autorizzazione predetta e' concessa dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da' alloggio per mercede.

3. Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a diecimila.

4. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto puo', altresi', ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarita'. In tale caso la durata della chiusura non puo' essere superiore a tre mesi il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Sezione X. Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. Delle acque minerali naturali e artificiali

Art. 194

1. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'.28

2. Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione de] prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

3. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.55

Art. 195

1. Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto.

2. Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.

3. Tale autorizzazione non e' concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.

4. Il contravventore alle disposizioni predette e' punito con l'ammenda da lire duecento a mille.55

Art. 196

1. L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico.

2. I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresi' tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.

3. La tassa annua di ispezione e' anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.55

Art. 197

1. E' vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a cinquemila.

3. La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti.55

Art. 198

1. I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.55

Art. 199

1. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.

2. L'autorizzazione e' pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.

3. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

4. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Art. 200

1. La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilita' non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.

Sezione XI. Della pubblicita' in materia sanitaria

Art. 201

1. E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.28

2. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentira' l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

3. E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

4. La licenza e' rilasciata sentito il parere di una speciale commissione d esperti, nominata dal Ministro per l'interno.

5. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo terzo comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71.

Titolo III. Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Capo I. Delle condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque

Art. 202

1. Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.

Capo II. Delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso

Art. 203

1. La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non puo', nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanita' o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire duecento.

Art. 204

1. La coltivazione del riso e' soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podesta' dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ed approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni.

Art. 205

1. Il regolamento deve determinare:

  1. a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;

  2. b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;

  3. c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

  4. d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;

  5. e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;

  6. f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;

  7. g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.

Art. 206

1. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al podesta' apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.

2. La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podesta' e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.

3. Agli effetti di questa disposizione la risaia e' considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 207

1. Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo e' di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.

2. Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.