Sez. L, Sentenza n. 23916 del 26/08/2025 (Rv. 676168-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Beneficio ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Innalzamento del limite reddituale ex art. 92 d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Nei processi civili promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese legali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., si applica l'innalzamento del limite reddituale per ogni componente convivente del nucleo familiare previsto dall'art. 92 del d.P.R. n. 115 del 2002, che risponde alla fondamentale esigenza di solidarietà sociale tutelata dall'art. 38 Cost.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)