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Sez. 1, Sentenza n. 503 del 28/05/1971 Ud. (dep. 30/09/1971) Rv. 119145 - 01

CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DELLA SEDUTA PER IL SORTEGGIO DEI GIURATI - OMESSA NOTIFICA AL DIFENSORE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119145-01

CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DELLA SEDUTA PER IL SORTEGGIO DEI GIURATI - OMESSA NOTIFICA AL DIFENSORE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Per la omessa o ritardata notificazione al difensore dell'avviso concernente la seduta destinata al sorteggio dei giudici popolari (art 25 legge 10 aprile 1951, n 287) la legge non commina alcuna nullita. La detta irregolarita non puo neppure ricondursi tra le cause di nullita previste dallo art 185 cod proc pen, poiche la nomina e la capacita del giudice, la partecipazione del PM, l'assistenza e rappresentanza dell'imputato riguardano il rapporto processuale che si costituisce nel giorno stabilito per la trattazione della causa, mentre con detta norma e data facolta ai difensori di assistere al sorteggio dei giudici popolari soltanto per accertarsi della regolarita delle operazioni compiute in seduta pubblica dal Presidente e documentate dal cancelliere con la presenza necessaria del PM. Pertanto, l'assenza del difensore, anche se determinata da mancato avviso, non comporta di per se irregolarita del sorteggio. (V 100629, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)