Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017 (Rv. 643982 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Potere del giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell’opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2711, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)