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Sez. 6, Sentenza n. 1221 del 07/11/1985 Ud. (dep. 03/02/1986) Rv. 171764 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - AGGRAVANTE DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONE DEDITE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI ALL'ART. 75, QUARTO COMMA, LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 - CARATTERE OGGETTIVO - APPLICABILITÀ A TUTTI GLI ASSOCIATI.*
Stato
decisa il 1985-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171764-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - AGGRAVANTE DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONE DEDITE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI ALL'ART. 75, QUARTO COMMA, LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 - CARATTERE OGGETTIVO - APPLICABILITÀ A TUTTI GLI ASSOCIATI.*

In tema di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 75 legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla partecipazione tra gli associati di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è limitata ai capi e promotori, ma è applicabile oggettivamente a tutti gli associati per il solo fatto che nel vinculum sceleris vi siano persone dedite all'uso di tali sostanze. Infatti, l'aggravante medesima ha carattere oggettivo, prescinde dall'induzione o strumentalizzazione delle persone che abbiano tale "qualità" e, questa presupponendo, sussiste per il mero coinvolgimento delle stesse nell'organizzazione delinquenziale, dato il carattere di maggiore pericolosità di cui si carica il gruppo criminoso a causa della particolare spinta ad agire ed a perpetuare l'attività che ne deriva.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)