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Sez. 2, Sentenza n. 17198 del 21/06/2024 (Rv. 671764-01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Collazione imposta da testatore ai legittimari - Restituzione dell’eccedenza alla massa ereditaria - Azione di riduzione - Necessità - Esclusione. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - PORZIONI DEGLI EREDI LEGITTIMI - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671764-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE

Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.

Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 724 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)