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Sez. 2, Sentenza n. 3797 del 22/11/1968 (Rv. 337210 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO- APPLICABILITA DELLE NORME SULLE DISTANZE LEGALI - CONDIZIONI - EDIFICIO IN COMUNIONE INDIVISA.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337210-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO- APPLICABILITA DELLE NORME SULLE DISTANZE LEGALI - CONDIZIONI - EDIFICIO IN COMUNIONE INDIVISA.*

Nei rapporti tra le proprieta individuali di un edificio in condominio si debbono osservare le norme sulle distanze legali che non siano incompatibili con la struttura dei diritti inerenti al condominio ma condizione di tale applicabilita e appunto che si tratti di proprieta separate nell'ambito del regime condominiale. Quando invece si tratti di un edificio in comunione indivisa, fa difetto il presupposto essenziale per l'applicazione delle norme sulle distanze, che implicano necessariamente l'esistenza di proprieta distinte pur nell'ambito del condominio. (V. 2285-63 1266-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)