Sez. 4, Sentenza n. 6124 del 25/03/1992 Ud. (dep. 22/05/1992) Rv. 190401 - 01
Difesa e difensori - Sostituto del difensore | Designazione in caso di impedimento nel giudizio di Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - "Ratio".
Difesa e difensori - Sostituto del difensore
Nel giudizio di cassazione (in base alle norme sia del vecchio che del nuovo codice di procedura penale) non sussiste la facoltà del difensore, nominato dalla Corte o legittimato "ex lege" per la discussione, di designare un sostituto (art. 127 cod. proc. pen. del 1930 e 102 cod. proc. pen. del 1988) per l'ipotesi di suo impedimento. Tale facoltà, prevista (per i singoli adempimenti processuali) nel giudizio di merito (che non può legittimamente celebrarsi senza che il difensore, all'esito del dibattimento, esponga oralmente le sue argomentazioni e le sue richieste), non è prevista per lo svolgimento del giudizio di cassazione (il cui dibattimento si esaurisce nella discussione del ricorso) in cui i difensori possono intervenire per discutere i motivi del ricorso, senza, peraltro, che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 614, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)