Sez. 3 - , Ordinanza n. 9100 del 31/03/2023 (Rv. 667233 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. - Esclusione - Effetto interruttivo istantaneo - Sussistenza. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - In genere.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)