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Sez. 1, Sentenza n. 855 del 17/03/1969 (Rv. 339213 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI O SOMMINISTRAZIONI IN FAVORE DEL COMUNE - AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO CHE PRESTI SERVIZI O SOMMINISTRAZIONI IN FAVORE DEL COMUNE - CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339213-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI O SOMMINISTRAZIONI IN FAVORE DEL COMUNE - AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO CHE PRESTI SERVIZI O SOMMINISTRAZIONI IN FAVORE DEL COMUNE - CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITA.*

In base al disposto del n. 7 dell'art. 15 del tu 16 maggio 1960, n. 570, deve ritenersi incompatibile la carica di consigliere comunale con quella di colui che comunque, direttamente od indirettamente, abbia parte in servizi o somministrazioni nell'interesse del comune, potendosi verificare una situazione di conflitto e, quindi, una Mancanza di obbiettivita nell'eletto, anche nell'ipotesi in cui servizi e somministrazioni siano effettuate da un ente pubblico, senza finalita di lucro. (nella specie, e stata ritenuta l'incompatibilita fra la carica di consigliere del comune di pratola serra e di membro del consiglio direttivo del consorzio idrico dell' alto calore, ente pubblico senza finalita di lucro, che somministra acqua anche al detto comune). (V. 1668-68, massima n. 333466).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)