Sez. 1, Sentenza n. 4202 del 26/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169003 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RIFERIMENTO ALLA PERSONA DI MEDIA LEVATURA INTELLETTUALE - FATTISPECIE DI RITENUTA SUSSISTENZA DI RICETTAZIONE NELLA DETENZIONE DI ARMA CON NUMERO DI MATRICOLA ABRASA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RIFERIMENTO ALLA PERSONA DI MEDIA LEVATURA INTELLETTUALE - FATTISPECIE DI RITENUTA SUSSISTENZA DI RICETTAZIONE NELLA DETENZIONE DI ARMA CON NUMERO DI MATRICOLA ABRASA.*
In tema di ricettazione, la scienza dell'agente in ordine alla provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento e sussiste quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che le cose ricevute o acquistate non potevano essere possedute legittimamente da chi le deteneva od offriva. In particolare, nel caso di illegittima detenzione di pistola clandestina (sprovvista, cioè, del numero progressivo di matricola, prescritto dall'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110) l'abrasione del numero di matricola costituisce prova della provenienza delittuosa dell'arma. (Conf mass n 141087; (Conf mass n 151691; (Conf mass n 160654; (Conf mass n 166025).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)