Sez. 1, Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024 (Rv. 672362-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Questioni inerenti alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura di mera difesa - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM
La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)