Sez. 3, Sentenza n. 4444 del 07/07/1981 (Rv. 415156 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - CONTEMPORANEA AFFERMAZIONE E NEGAZIONE DI UNA DETERMINATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - SUSSISTENZA - QUALIFICAZIONE DUPLICE IN VIA CONCORRENTE DEL MEDESIMO RAPPORTO - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - SUSSISTENZA - NEGAZIONE DI ENTRAMBE LE QUALIFICAZIONI - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - CONTEMPORANEA AFFERMAZIONE E NEGAZIONE DI UNA DETERMINATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - SUSSISTENZA - QUALIFICAZIONE DUPLICE IN VIA CONCORRENTE DEL MEDESIMO RAPPORTO - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - SUSSISTENZA - NEGAZIONE DI ENTRAMBE LE QUALIFICAZIONI - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - INSUSSISTENZA.*
La contemporanea affermazione e negazione di una determinata qualificazione giuridica del rapporto controverso costituisce vizio di contraddittorieta della motivazione; questo sussiste anche nel caso in cui del medesimo rapporto sia data, in via concorrente e non alternativa, una qualificazione duplice, derivandone l'impossibilita d'individuare la ratio della decisione adottata, che percio puo essere utilmente censurata, in Sede di legittimita, senza necessita di dimostrare l'erroneita di una o di entrambe le qualificazioni. Non ricorre, invece, un vizio di motivazione denunciabile ex art 360 n 5 cod proc civ qualora il giudice del merito, prospettate due possibili qualificazioni del rapporto, tali da consentire l'accoglimento delle correlative pretese delle parti, le abbia negate entrambe; in tal caso, la sentenza, non essendo viziata logicamente, potra soltanto risultare fuorviata da un errore di diritto, qualora si dimostri che una delle qualificazioni negate avrebbe dovuto essere, invece, positivamente riconosciuta ed attribuita e avrebbe, quindi, dovuto portare all'accoglimento della domanda su di essa fondata. (V 219/77, mass n 383737).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)