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Sez. U, Sentenza n. 11549 del 03/12/1990 (Rv. 469988 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTO DI LEASING - SOMME RISCOSSE DALLA SOCIETÀ CONCEDENTE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469988-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTO DI LEASING - SOMME RISCOSSE DALLA SOCIETÀ CONCEDENTE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - CONDIZIONI.*

In ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di "leasing" finanziario, l'Obbligo della società concedente di restituire le somme riscosse può discendere dalla regolamentazione pattizia delle modalità di detta risoluzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, restando in tal caso esclusa l'applicabilità delle diverse regole operanti per la risoluzione del contratto stesso a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)