Sez. L - , Sentenza n. 18805 del 16/07/2018 (Rv. 649875 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Compensi professionali per ingegneri ed architetti relativi a prestazioni rese allo Stato ed altri enti pubblici - Derogabilità dei minimi tariffari ex art. 2, comma 12 bis, del d.l. n. 65 del 1989, conv. con modif. in l. n. 155 del 1989 - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
I compensi per le prestazioni professionali rese da ingegneri ed architetti allo Stato e agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere concordati, ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis, del d.l.n. 65 del 1989 (aggiunto dalla l. di conv. n. 155 del 1989), in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, secondo i generali criteri di determinazione del corrispettivo nell'ambito del contratto d'opera, il quale non può prescindere da quanto convenuto dalle parti, senza che ricorra alcuna nullità del patto derogatorio, né sorga l'obbligo della P.A. committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 65 art. 4 com. 12, Legge 26/04/1989 num. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)