Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 16/04/1976 (Rv. 380081 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - GIUDIZIO DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - SUCCESSIVA INDICAZIONE DI UN BENE DIVERSO DA QUELLO MENZIONATO NELL'ATTO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITA DELLA NUOVA DOMANDA - MUTAMENTO DELLA PROSPETTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL POSSESSO O DELLO SPOGLIO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - GIUDIZIO DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - SUCCESSIVA INDICAZIONE DI UN BENE DIVERSO DA QUELLO MENZIONATO NELL'ATTO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITA DELLA NUOVA DOMANDA - MUTAMENTO DELLA PROSPETTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL POSSESSO O DELLO SPOGLIO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Nel giudizio di reintegrazione da spoglio sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art 184 cod proc civ, soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacche alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalita, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinita, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda. (nella specie, l'attore aveva affermato nel ricorso di essere possessore esclusivo, e, in una successiva istanza di prova testimoniale, di essere compossessore insieme al convenuto, che aveva effettuato lo spoglio: la Corte ha escluso la mutatio libelli, enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)