Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
Testo in vigore al
Art. 109 Consultazione
Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.
Art. 110 Modalità di applicazione
La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione.
Sezione VII. Aiuti al settore della bachicoltura
Art. 111 Aiuto a favore dei bachicoltori
1. È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex01069000 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex05119985, allevati nella Comunità.
2. L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a termine.
3. L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.
Art. 112 Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di cui all’articolo 111, paragrafo 2.
Titolo II. Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione
Capo I. Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione
Sezione I. Norme di commercializzazione
Art. 113 Norme di commercializzazione
1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:
a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);
b) prodotti ortofrutticoli freschi;
c) prodotti ortofrutticoli trasformati;
d) banane;
e) piante vive.
2. Le norme di cui al paragrafo 1:
a) sono stabilite tenendo conto in particolare:
i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;
ii) della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato;
iii) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto;
iv) per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII, lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche;
v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/CEE).
b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine e l'etichettatura.
3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme. Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.
Art. 113 bis Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli
1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.
3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.
4. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica.
Art. 113 ter Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché dell'allegato V, lettera A, le condizioni di cui all'allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati il 1o luglio 2008 o successivamente, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi. Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1o luglio 2008 possono continuare ad essere commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui all'allegato XI bis.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari68.
Art. 113 quater Norme di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini
1.
Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l’offerta, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 123, paragrafo 3, e all’articolo 125 sexdecies.
Tali norme sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:
a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un’annata che sarebbe altrimenti disponibile;
d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.
2. Le norme di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
3. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 125 sexdecies, paragrafo 3, si applica anche per le decisioni o le azioni adottate dagli Stati membri in conformità al presente articolo.
Art. 113 quinquies Disposizioni specifiche per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli
1.
Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato XI ter solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.
Tuttavia, nonostante l’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» se:
a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva; oppure
b) è parte di una denominazione composta.
Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato XI ter.
2. Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato XI ter possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.
3. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’articolo 102 bis, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato XI ter, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.
Art. 114 Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
1. I prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII.
2. Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato nella Comunità solo conformemente all’allegato XIII e, in particolare, alle definizioni di cui al punto I dello stesso.
Art. 115 Norme di commercializzazione dei grassi
Fatto salvo l’articolo 114, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, le norme di cui all’allegato XIV si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %:
a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex2106;
b) grassi di cui al codice NC ex1517;
c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex1517 ed ex2106.
Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca. Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20o C e che possono essere spalmati.
Art. 116 Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame
I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XIV.
Art. 117 Certificazione del luppolo
1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato sono indicati almeno:
a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;
b) l’anno o gli anni di raccolta;
c) la varietà o le varietà.
4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui all’articolo 158, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.
5. La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:
a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:
a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;
b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
Art. 118 Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva
1. L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all’allegato XV è obbligatorio per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le norme internazionali vincolanti.
2. Solo gli oli indicati all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.
Sezione I bis. Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo
Art. 118 bis Ambito di applicazione
1. Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato XI ter, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
a) sulla protezione dei legittimi interessi:
i) dei consumatori; e
ii) dei produttori;
b) sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati; e
c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
§ I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
Art. 118 ter Definizioni
1. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
b) «indicazione geografica», l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
a) designano un vino;
b) si riferiscono a un nome geografico;
c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i), a iv); e
d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione.
Art. 118 quater Contenuto delle domande di protezione
1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) il nome e l’indirizzo del richiedente;
c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e
d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2.
Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.
Il disciplinare comporta almeno:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino (dei vini):
i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d) la delimitazione della relativa zona geografica;
e) le rese massime per ettaro;
f) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);
g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punto i);
h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione comunitaria o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;
i) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.
Art. 118 quinquies Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo
1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 118 quater, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.
3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Art. 118 sexies Richiedenti
1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.
2. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.
3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.
Art. 118 septies Procedura nazionale preliminare
1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 118 ter, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.
2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica.
3.
Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.
4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.
5.
Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:
a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e
b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:
i) il nome e l’indirizzo del richiedente;
ii) il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d);
iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; e
iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).
Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.
6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1o agosto 2009.
7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione.
Art. 118 octies Esame da parte della Commissione
1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.
2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
3.
Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5.
In caso contrario, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide di respingere la domanda.