diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1778 del 02/10/1970 (Rv. 347742 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE - ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI - IMPLICITO - AMMISSIBILITA - INSERZIONE DI ESSO IN UN CONTRATTO DI DIVISIONE - PERSISTENZA DELLA SUA NATURA DI ATTO UNILATERALE.*
Stato
decisa il 1970-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347742-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE - ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI - IMPLICITO - AMMISSIBILITA - INSERZIONE DI ESSO IN UN CONTRATTO DI DIVISIONE - PERSISTENZA DELLA SUA NATURA DI ATTO UNILATERALE.*

L'art 1165 cod civ estende all'usucapione, oltre le norme generali sulla prescrizione, anche quelle relative alle cause di interruzione, tra le quali vi sono non soltanto le cause dovute ad un atto del titolare del diritto che sta per prescriversi (art 2943), ma anche quelle derivanti da un atto di riconoscimento del diritto altrui da parte di chi sta per prescrivere (art 2946). L'atto di riconoscimento del diritto altrui, che puo risultare anche implicitamente da un atto incompatibile con la volonta di non riconoscere il diritto altrui, costituisce un atto unilaterale che non cessa di essere tale, ne perde la funzione di negozio giuridico ricognitivo, nel caso in cui sia contenuto in un contratto di divisione e concorra con la parallela dichiarazione di volonta dell'altro o degli altri condividenti alla realizzazione dello scopo comune dello scioglimento della comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)