Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 22/05/1990 (Rv. 467331 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - ESENZIONI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - DINIEGO PER INFRAZIONI URBANISTICHE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - MOTIVAZIONE - MENZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - ESENZIONI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - DINIEGO PER INFRAZIONI URBANISTICHE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - MOTIVAZIONE - MENZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - SUFFICIENZA.*
Nel provvedimento di diniego dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati per decadenza, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, derivante da infrazioni urbanistiche, l'indicazione di tale norma, anche senza ulteriori specificazioni, vale ad assolvere l'Obbligo di motivazione, trattandosi di sanzione automaticamente conseguente all'accertamento dell'infrazione, già effettuata dai competenti organi e portato a conoscenza del contribuente. (Conf 5782/88, mass n 460311).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)