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Sez. L, Sentenza n. 2507 del 01/03/1993 (Rv. 481177 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Fissazione dell'udienza | Mancata comunicazione al procuratore del ricorrente a seguito di decesso del medesimo - Incidenza sulla regolarità del contraddittorio - Esclusione - Interruzione del possesso - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481177-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Fissazione dell'udienza

Nel giudizio di cassazione la mancata comunicazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., al procuratore del ricorrente, a seguito della morte del medesimo, non incide sulla regolarità del contraddittorio né è motivo di interruzione del processo, configurabile solo nel caso eccezionale in cui sia venuta a morte la parte difesa da sè medesima senza altro condifensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)