Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 20/05/1969 (Rv. 340781 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - IN GENERE - DIVIETO DI OTTENERE PRESTITI E GARANZIE DALLA SOCIETA - INOSSERVANZA - NULLITA DELLE STIPULAZIONI - CONDIZIONI - DOLOSO PREGIUDIZIO DELLA SOCIETA - NECESSITA - AVALLO DELLA SOCIETA PER DEBITO PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE - INVALIDITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - IN GENERE - DIVIETO DI OTTENERE PRESTITI E GARANZIE DALLA SOCIETA - INOSSERVANZA - NULLITA DELLE STIPULAZIONI - CONDIZIONI - DOLOSO PREGIUDIZIO DELLA SOCIETA - NECESSITA - AVALLO DELLA SOCIETA PER DEBITO PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE - INVALIDITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui l'amministratore contragga debiti con la societa non e la mera circostanza che il contratto sia stipulato tra la societa e l'amministratore che puo produrre la nullita del contratto medesimo, ma tale nullita e ravvisabile soltanto quando sia accertato che il prestito sia stato contratto per soddisfare interessi diversi da quelli della societa, non potendo essere escluso, neppure in relazione a tale ipotesi, che la stipulazione del prestito soddisfi, direttamente o indirettamente, un interesse della societa e che l'attivita dell'amministratore possa presentarsi come non illegittima. Per contro, nell'ipotesi in cui l'amministratore si faccia prestare garanzia, la partecipazione al negozio di una parte che si presenta come terzo nei confronti dei rapporti tra societa ed amministratore non e sufficiente ad escludere che il negozio stesso sia intenzionalmente diretto a ledere gli interessi della societa, che nel negozio si estrinsechi, appunto, il comportamento lesivo e che di tale comportamento sia compartecipe il terzo; e qualora cio risulti, non puo non essere riconosciuto che il negozio si ponga come attivita contraria alla legge e sia, quindi, nullo. Pertanto, in entrambe le ipotesi previste dall'art 2624 cod civ, la configurabilita della nullita dei negozi deve essere esaminata non in astratto, ma in concreto, attraverso l'accertamento della sussistenza o meno di un pregiudizio, per la societa e di un comportamento intenzionalmente diretto a produrre tale pregiudizio. Nell'ipotesi che l'amministratore di una societa abbia prestato avallo, in tale qualita, per un suo debito personale nei confronti di un terzo, su cambiali emesse a favore di questi, la nullita puo essere riconosciuta qualora venga accertata la sussistenza del contrasto di interessi, tra la societa e l'amministratore, nell'emissione della sottoscrizione per avallo; mentre la nullita deve essere esclusa qualora risulti che, invece, la concessione dell'avallo rientrasse nel complesso delle attivita speculative della persona che ricopre la carica di amministratore della societa, della quale la societa costituisca un mero strumento. Del pari, la nullita puo essere riconosciuta se venga accertato che del comportamento lesivo dell'interesse della societa fosse compartecipe il terzo garantito; mentre deve essere esclusa qualora venga accertata l'estraneita del terzo all'attivita lesiva posta in essere dall'amministratore. (V 218'68, mass n 331108 e 331109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2624
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)