Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione del 23 marzo 2016 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 29 Valutazione della fattibilità: informazioni
Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con le informazioni, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:
1) aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 8 a 12;
2) capacità dell'ente o del gruppo di fornire informazioni sull'importo e sull'ubicazione all'interno del gruppo delle attività che è previsto possano costituire garanzie reali per i meccanismi della banca centrale;
3) capacità dell'ente o del gruppo di fornire le informazioni che permettano di effettuare una valutazione per stabilire l'importo della necessaria svalutazione o ricapitalizzazione.
Art. 30 Valutazione della fattibilità: questioni transfrontaliere
Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con gli aspetti transfrontalieri, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:
1) aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punto 20;
2) esistenza di procedure adeguate di coordinamento e comunicazione e di garanzie sulle azioni da intraprendere tra autorità della giurisdizione di origine e autorità della giurisdizione ospitante, anche nei paesi terzi, ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione;
3) se la legge della giurisdizione di origine e della giurisdizione ospitante pertinente prevale sui diritti contrattuali di recesso previsti nei contratti finanziari che si attivano esclusivamente con il dissesto e la risoluzione di una società affiliata.
Art. 31 Valutazione della fattibilità: altri potenziali ostacoli
Per valutare i potenziali ostacoli alla risoluzione sono presi in considerazione gli aspetti giuridici seguenti:
1) se sia possibile soddisfare in tempo utile gli obblighi connessi alle approvazioni o autorizzazioni necessarie per attuare la strategia di risoluzione;
2) se una documentazione contrattuale pregnante permetta il recesso dal contratto all'avvio della risoluzione;
3) se obblighi contrattuali che l'autorità di risoluzione non può disapplicare vietino il trasferimento di attività e/o passività previsto dalla strategia di risoluzione.
Art. 32 Valutazione della credibilità della strategia di risoluzione
1. Valutata la fattibilità della strategia di risoluzione prescelta, le autorità di risoluzione ne valutano la credibilità in considerazione del probabile impatto della risoluzione sul sistema finanziario e sull'economia reale dei singoli Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente o dal gruppo. La valutazione verte anche sugli aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 21 a 28.
2. In detta valutazione le autorità di risoluzione considerano il probabile impatto dell'attuazione della strategia di risoluzione sul sistema finanziario dei singoli Stati membri o dell'Unione. A tal fine le autorità di risoluzione tengono conto delle funzioni svolte dall'ente o dal gruppo e valutano se l'attuazione della strategia di risoluzione rischi di avere un sostanziale impatto negativo su uno o più degli elementi seguenti:
a) funzionamento dei mercati finanziari e, in particolare, fiducia del mercato;
b) infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare:
i) se un'improvvisa cessazione delle attività ostacolerebbe il normale funzionamento di tali infrastrutture al punto da produrre effetti negativi sul sistema finanziario nel complesso;
ii) se, e eventualmente quanto, tali infrastrutture potrebbero rivelarsi canali di contagio nel processo di liquidazione;
c) altri enti finanziari, in particolare:
i) se la liquidazione aumenterebbe i costi di finanziamento (funding) o ridurrebbe la disponibilità di finanziamenti per altri enti finanziari al punto da comportare un rischio per la stabilità finanziaria;
ii) rischio di contagio diretto e indiretto e effetti di retroazione a livello macroeconomico;
d) economia reale, in particolare disponibilità dei servizi finanziari.
Capo III. Sostegno finanziario infragruppo
Art. 33 Prospettiva che il sostegno ponga rimedio alle difficoltà finanziare
1. La condizione per cui si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell'entità del gruppo destinataria del sostegno finanziario (in appresso l'«entità ricevente») si considera soddisfatta laddove tale prospettiva di rimedio si fondi sui seguenti elementi:
a) il fabbisogno di capitale e di liquidità dell'entità ricevente, individuato mediante una descrizione della situazione dell'entità ricevente in termini di capitale e di liquidità e una proiezione del suo fabbisogno di capitale e di liquidità, risulta coperto per un periodo di tempo sufficiente, tenendo conto di tutte le altre pertinenti fonti finanziarie che possono soddisfare tali esigenze, dei tempi necessari per rimediare alle difficoltà finanziarie e delle condizioni del sostegno;
b) l'analisi della situazione finanziaria e delle cause interne ed esterne delle difficoltà finanziarie, in particolare del modello aziendale e della gestione del rischio dell'entità ricevente, e delle condizioni di mercato passate e presenti e di quelle prevedibili per il futuro non è in contraddizione con la prospettiva di rimedio alle difficoltà finanziarie;
c) un piano d'azione che descriva le misure per il riassetto della situazione finanziaria dell'entità ricevente, compresa, se del caso, una revisione del suo modello aziendale e della sua gestione del rischio;
d) i presupposti delle descrizioni e delle proiezioni di cui alle lettere a), b) e c) sono coerenti e plausibili e tengono conto della condizione di stress dell'entità ricevente, delle attuali condizioni di mercato e dei potenziali sviluppi negativi.
2. Nel valutare la condizione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE tiene in considerazione le informazioni e le valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità ricevente.
Art. 34 Condizioni del sostegno
1.
Le condizioni per la fornitura del sostegno finanziario, compreso il corrispettivo, sono ritenute conformi all'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) le condizioni riflettono in modo adeguato:
i) il rischio di default dell'entità ricevente;
ii) il rango del credito;
iii) la perdita attesa per l'entità del gruppo che fornisce il sostegno (in appresso l'«entità erogatrice») in caso di default da parte dell'entità ricevente;
iv) nel caso di un prestito o di una linea irrevocabile, il profilo di scadenza, sulla base di una piena divulgazione di tutte le informazioni pertinenti e aggiornate da parte dell'entità ricevente e delle altre informazioni a disposizione dell'entità erogatrice;
b) le condizioni riflettono il migliore interesse dell'entità erogatrice conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, e il rapporto tra i benefici, i rischi e i costi presi in considerazione per determinare tale interesse, compresi i vantaggi diretti o indiretti di cui potrebbe godere l'entità erogatrice a seguito della fornitura del sostegno finanziario e i vantaggi per il gruppo di tale fornitura.
Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iv), non è necessario tenere conto della previsione di un impatto temporaneo sui prezzi di mercato derivante da eventi esterni al gruppo laddove una proiezione plausibile della situazione del mercato supporti la tesi che la misura di tale impatto e la sua durata non compromettono la capacità dell'entità ricevente di pagare tutti i suoi debiti in scadenza.
2.
La valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basa su un'analisi comparativa del rischio di default dell'entità ricevente nel caso in cui il sostegno sia fornito e nel caso in cui non lo sia.
L'analisi del rischio di default si basa sugli elementi di cui all'articolo 33. Ai fini della valutazione, caso per caso e a discrezione dell'autorità competente responsabile dell'entità erogatrice, del rapporto tra i benefici, i rischi e i costi, tale analisi non pregiudica la presa in considerazione di ulteriori elementi che l'entità erogatrice prenderebbe in considerazione nella valutazione del merito di credito al momento di decidere sulla concessione di un prestito in base a tutte le informazioni a sua disposizione.
3.
La valutazione comprende il potenziale pregiudizio all'avviamento (franchise), al rifinanziamento e alla reputazione e i benefici derivanti da un uso efficiente e dalla fungibilità della dotazione di capitale del gruppo e dalle sue condizioni di rifinanziamento.
Nella misura del possibile, i benefici e i costi presi in considerazione per determinare il migliore interesse sono quantificati in termini monetari. È inoltre quantificato lo sconto concesso all'entità ricevente rispetto alle condizioni di mercato, anche per quanto riguarda gli scarti di garanzia sulle garanzie reali o i tassi d'interesse.
4. Nel valutare il migliore interesse sono presi in considerazione eventuali impegni vincolanti assunti nel quadro dell'accordo di sostegno finanziario che supportano le ipotesi sul modello di business e sulla gestione del rischio futuri dell'entità ricevente.
5. L'autorità competente tiene conto delle informazioni e delle valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità ricevente.
Art. 35 Liquidità e solvibilità dell'entità erogatrice
1. Fatta salva la condizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59/UE, si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non comprometta la liquidità o la solvibilità dell'entità erogatrice laddove, dopo detta fornitura:
a) si può ragionevolmente prevedere che le attività dell'entità erogatrice siano sempre maggiori delle sue passività;
b) si può ragionevolmente prevedere che l'entità erogatrice soddisfi le seguenti condizioni:
i) sia in grado di pagare tutti i suoi debiti in scadenza;
ii) non violi i requisiti in materia di solvibilità e di liquidità previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.
2. La valutazione prende in considerazione il rischio di default dell'entità ricevente e la perdita per l'entità erogatrice derivante da tale default, tenendo anche conto di un possibile sviluppo negativo. La valutazione rispetta i requisiti prudenziali appropriati ai fini di un'adeguata gestione del rischio per l'entità erogatrice.
Art. 36 Possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice
1.
Si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non metta a repentaglio la possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice laddove, secondo la valutazione a norma degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, detta fornitura non riduca significativamente la fattibilità o la credibilità dell'attuazione della strategia di risoluzione per l'entità erogatrice così come prevista dal piano di risoluzione.
La valutazione tiene conto, in particolare, dell'impatto della fornitura del sostegno finanziario:
a) sul potenziale di assorbimento delle perdite all'interno del gruppo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la risoluzione;
b) sull'interconnessione dell'entità erogatrice con l'entità ricevente;
c) sul rischio di contagio all'interno del gruppo;
d) sulla maggiore complessità del gruppo dovuta alla fornitura del sostegno finanziario;
e) sulla situazione di capitale e di liquidità dell'entità erogatrice.
2. Qualora non siano pienamente informate in merito alla strategia di risoluzione preferenziale, le entità erogatrici svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base delle informazioni sul piano di risoluzione che sono a loro disposizione.
3. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione responsabili dell'entità erogatrice collaborano strettamente al fine di determinare l'impatto del sostegno finanziario di gruppo sulla possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice.
Capo IV. Indipendenza dei periti
Art. 37 Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1) «autorità che ha il potere di nomina»: la persona fisica o giuridica responsabile della selezione e della nomina del perito indipendente ai fini della valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, o dell'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
2) «entità pertinente»: un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, le cui attività e passività devono essere valutate a norma dell'articolo 36 o 74 della direttiva 2014/59/UE;
3) «autorità pubblica pertinente»: l'autorità che ha il potere di nomina, l'autorità di risoluzione o le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) ad h), della direttiva 2014/59/UE, e la prima autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera i), della medesima direttiva.
Art. 38 Elementi di indipendenza
Può essere nominata come perito una persona fisica o giuridica. Il perito si considera indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dall'entità pertinente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) il perito possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie ed è in grado di effettuare la valutazione in modo efficace senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente né all'entità pertinente a norma dell'articolo 39;
2) il perito è giuridicamente separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dall'entità pertinente conformemente all'articolo 40;
3) il perito non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell'articolo 41.
Art. 39 Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse
1. Il perito indipendente possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie in tutte le materie considerate pertinenti dall'autorità che ha il potere di nomina.
2. Il perito indipendente dispone delle risorse umane e tecniche che l'autorità che ha il potere di nomina ritiene opportune per realizzare la valutazione, oppure ha accesso a tali risorse. La valutazione dell'adeguatezza delle risorse tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità della valutazione da effettuare.
3. In relazione allo svolgimento della valutazione il perito indipendente si astiene da quanto segue:
a) chiedere o ricevere istruzioni o linee guida da una qualsiasi autorità pubblica pertinente o dall'entità pertinente;
b) chiedere o ricevere vantaggi finanziari o di altra natura da una qualsiasi autorità pubblica pertinente o dall'entità pertinente.
4. Il paragrafo 3 non impedisce:
a) la fornitura di istruzioni, linee guida, locali, attrezzature tecniche o altre forme di sostegno laddove, a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, ciò sia ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi della valutazione;
b) il pagamento al perito indipendente di un compenso e di un rimborso spese che siano ragionevoli in relazione all'esecuzione della valutazione.
Art. 40 Separazione strutturale
1. Il perito indipendente è una persona distinta da qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'entità pertinente.
2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano i seguenti requisiti:
a) per quanto riguarda le persone fisiche, il perito indipendente non è un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente né dell'entità pertinente;
b) per quanto riguarda le persone giuridiche, il perito indipendente non appartiene allo stesso gruppo di società di alcuna autorità pubblica pertinente né dell'entità pertinente.
Art. 41 Interessi rilevanti in comune o in conflitto
1. Il perito indipendente non ha alcun interesse rilevante, effettivo o potenziale, in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente né con l'entità pertinente.
2. Ai fini del paragrafo 1, un interesse effettivo o potenziale è considerato rilevante laddove, a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, esso possa influenzare, o essere ragionevolmente percepito come tale da influenzare, il giudizio del perito indipendente nell'esecuzione della valutazione.
3. Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti gli interessi in comune o in conflitto con almeno le seguenti parti:
a) l'alta dirigenza e i membri dell'organo di amministrazione dell'entità pertinente;
b) le persone fisiche o giuridiche che controllano l'entità pertinente o hanno in essa una partecipazione qualificata;
c) i creditori che l'autorità che ha il potere di nomina o un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione individua come significativi sulla base degli elementi a sua disposizione;
d) ciascuna entità del gruppo.
4. Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti almeno i seguenti elementi:
a) la fornitura da parte del perito indipendente di servizi, compresa la prestazione di servizi in passato, all'entità pertinente e alle persone di cui al paragrafo 3, e in particolare il legame tra tali servizi e gli elementi pertinenti per la valutazione;
b) i rapporti personali e finanziari tra il perito indipendente e l'entità pertinente e le persone di cui al paragrafo 3;
c) gli investimenti o altri interessi finanziari rilevanti del perito indipendente;
d) in relazione alle persone giuridiche, qualsiasi separazione strutturale o altro meccanismo da mettere in atto per affrontare minacce all'indipendenza quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, compresi meccanismi per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale.
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una persona è considerata avere un interesse rilevante effettivo in comune o in conflitto con l'entità pertinente qualora il perito indipendente, nell'anno precedente la data in cui è valutata la sua ammissibilità alla funzione di perito indipendente, abbia completato una revisione legale dei conti dell'entità pertinente a norma della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6.
6. Qualsiasi persona presa in considerazione per la posizione di perito indipendente o nominata perito indipendente:
a) pone in essere, conformemente ai codici etici e agli standard professionali applicabili, politiche e procedure volte a identificare ogni interesse effettivo o potenziale che possa essere considerato come interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2;
b) notifica senza indugio all'autorità che ha il potere di nomina o a un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere il compito di cui al paragrafo 2 nello Stato membro in questione ogni interesse effettivo o potenziale che il perito indipendente ritiene possa, nell'ambito della valutazione dell'autorità, essere considerato quale interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2;
c) adotta misure appropriate per garantire che nessuno dei membri del personale o degli altri addetti alla valutazione abbia interessi rilevanti del tipo di cui al paragrafo 2.
Capo V. Risoluzione
Sezione I. Riconoscimento contrattuale e poteri di conversione
Art. 42 Definizioni
Ai fini del capo V, sezione I, si intende per:
1) «modifica sostanziale»: relativamente ad un accordo pertinente, quale definito al punto 2 del presente articolo, stipulato prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, una modifica, anche automatica, effettuata dopo tale data e che incide sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente; tra le modifiche che non incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente rientrano la modifica dei recapiti di un firmatario o del destinatario per la notifica degli atti, modifiche di carattere tipografico per correggere errori di redazione o adeguamenti automatici dei tassi di interesse;
2) «accordo pertinente»: qualsiasi accordo, comprese le condizioni di uno strumento di capitale, che crei una passività a cui si applica l'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Art. 43 Passività a cui si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE
1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, una passività garantita non è considerata esclusa qualora, al momento della sua creazione, sia:
a) non pienamente garantita;
b) pienamente garantita ma disciplinata da clausole contrattuali che non obbligano il debitore a mantenere la passività interamente assistita da garanzia reale su base continua in conformità dei requisiti normativi del diritto dell'Unione o della normativa di un paese terzo che consegue effetti considerabili equivalenti a quelli del diritto dell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, le passività emesse o stipulate dopo la data di applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE in uno Stato membro comprendono:
a) passività create dopo tale data, anche laddove siano state create in base ad accordi pertinenti conclusi prima di tale data e comprese quelle create ai sensi di accordi e intese quadro tra le parti contraenti che disciplinano un insieme di passività;
b) passività create prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale;
c) passività derivanti da titoli di debito emessi dopo tale data;
d) passività derivanti da titoli di debito emessi prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale.
3. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, un'autorità di risoluzione stabilisce la non applicazione dell'obbligo di includere una clausola contrattuale in un accordo pertinente ove questa abbia accertato che il diritto del paese terzo in questione o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo prevede un procedimento amministrativo o giudiziario che:
a) su richiesta dell'autorità di risoluzione o su iniziativa dell'autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo la cui legge disciplina la passività o lo strumento, consente a tale autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo debitamente autorizzata, entro un periodo di tempo che l'autorità di risoluzione ritiene non compromettere l'efficace applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione da parte di tale autorità, di compiere una delle seguenti azioni:
i) riconoscere e dare attuazione all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;
ii) sostenere, mediante l'applicazione dei relativi poteri, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;
b) prevede che i motivi per i quali un'autorità giudiziaria o amministrativa di un paese terzo può rifiutare di riconoscere o sostenere l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione a norma della lettera a) siano chiaramente indicati e siano limitati a uno o più dei seguenti casi eccezionali:
i) laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria del paese terzo interessato;
ii) laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione si tradurrebbe in un trattamento meno favorevole dei creditori del paese terzo, e in particolare dei depositanti ubicati e pagabili in tale paese terzo, rispetto a quello dei creditori e dei depositanti ubicati o pagabili nell'Unione con diritti analoghi a norma del diritto applicabile dell'Unione;
iii) laddove il riconoscimento o il sostegno avrebbe sostanziali implicazioni finanziarie per il paese terzo interessato;
iv) laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti contrari all'ordine pubblico del paese terzo interessato.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione verifica che i motivi di cui al paragrafo 3, lettera b), non impediscano il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in tutti i casi in cui sono applicati tali poteri.
Art. 44 Contenuto della clausola contrattuale prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE
La clausola contrattuale di un accordo pertinente comprende i seguenti elementi:
1) il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, del fatto che alla passività si possano applicare i poteri di svalutazione e di conversione di un'autorità di risoluzione;
2) una descrizione dei poteri di svalutazione e di conversione di ciascuna autorità di risoluzione conformemente al diritto nazionale che recepisce il titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, o, se del caso, a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7, in particolare dei poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere e), f), g) e j), della direttiva di cui sopra;
3) il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE:
a) di essere vincolata dagli effetti di un'applicazione dei poteri di cui alla lettera b), compresa:
i) qualsiasi riduzione del valore nominale o dell'importo dovuto ancora non corrisposto, compresi eventuali interessi maturati ma non pagati, rispetto alla passività di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, in conformità dell'accordo pertinente;
ii) la conversione di tale passività in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà;
b) del fatto che i termini dell'accordo pertinente possono essere modificati, se necessario, per rendere effettivo l'esercizio da parte di un'autorità di risoluzione dei poteri di svalutazione e di conversione e che tali modifiche sono vincolanti per la controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;
c) del fatto che azioni ordinarie o altri titoli di proprietà possono essere emessi nei confronti della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, o ad essa conferiti, in conseguenza dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione;
4) il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE del fatto che la clausola contrattuale è esaustiva sulle questioni ivi descritte, fatto salvo ogni altro accordo, intesa o impegno tra le controparti relativamente all'oggetto dell'accordo pertinente.
Sezione II. Notifiche e avvisi di sospensione
Art. 45 Disposizioni generali in materia di notifiche
1. Le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 81, paragrafi da 1 a 3, e dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono effettuate per iscritto e trasmesse utilizzando sistemi elettronici adeguati e sicuri.
2. Le autorità pertinenti di cui all'articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE e di cui all'articolo 83, paragrafo 2, indicano i recapiti per la presentazione delle notifiche e li rendono pubblici.
3. Prima di inviare una notifica, il mittente può mettersi in contatto oralmente con le autorità pertinenti di cui all'articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, per informarle della presentazione della notifica.
4. Ai fini delle notifiche di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), h) e j), e all'articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), f) e h), della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione utilizzano la lingua comunemente utilizzata per la collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
5. Le autorità pertinenti di cui all'articolo 81, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 83, paragrafo 2, della medesima direttiva accusano ricevuta della notifica al mittente, precisando la data e l'ora di ricezione registrate dal destinatario e i recapiti del personale addetto al trattamento della notifica.
Art. 46 Notifica da parte dell'organo di amministrazione a un'autorità competente
1. Le notifiche trasmesse a un'autorità competente dall'organo di amministrazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE comprendono i seguenti elementi:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente o dell'entità che invia la notifica;
b) il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre diretta e della capogruppo di tale ente o entità, se del caso;
c) le informazioni e le analisi pertinenti che l'organo di amministrazione ha preso in considerazione nell'eseguire la valutazione finalizzata a stabilire che fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;
d) una copia della risoluzione scritta dell'organo di amministrazione attestante la sua valutazione secondo cui l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;
e) eventuali informazioni aggiuntive che l'organo di amministrazione reputi pertinenti per la sua valutazione.
2. La notifica ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE è comunicata immediatamente all'autorità competente quando l'organo di amministrazione decide che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di detta direttiva è in dissesto o a rischio di dissesto.
Art. 47 Comunicazione da parte dell'autorità competente all'autorità di risoluzione del ricevimento di una notifica
Ricevuta la notifica di cui all'articolo 46, l'autorità competente invia immediatamente le seguenti informazioni all'autorità di risoluzione:
1) una copia della notifica ricevuta riportante tutte le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1;
2) indicazioni dettagliate sulle misure di prevenzione delle crisi o le azioni di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE che l'autorità competente ha adottato o impone di adottare, se del caso, all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;
3) eventuali documenti giustificativi aggiuntivi che l'autorità competente ritiene necessari affinché l'autorità di risoluzione possa adottare una decisione informata.
Art. 48 Notifica della valutazione che stabilisce che un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE
1. La notifica di un'autorità competente o di un'autorità di risoluzione ai fini dell'articolo 81, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE include i seguenti elementi:
a) il nome dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, a cui si riferisce la notifica;
b) le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere a) e b);
c) una sintesi della valutazione prevista all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.
2. La notifica è effettuata immediatamente dopo l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.
3. L'autorità competente fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni aggiuntive che quest'ultima richiede al fine di completare la sua valutazione.
Art. 49 Avviso
1. L'avviso di cui all'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, che l'autorità di risoluzione è tenuta a pubblicare, comprende i seguenti elementi:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione;
b) il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre diretta e della capogruppo di tale ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, se del caso;
c) l'elenco dei nomi delle altre entità del gruppo e relative succursali su cui hanno effetto le azioni di risoluzione, comprese, per quanto possibile, informazioni sulle succursali situate in paesi terzi;
d) una sintesi delle azioni di risoluzione pertinenti adottate e le date a decorrere dalle quali esse diventano effettive, ed in particolare i loro effetti sui clienti al dettaglio; la sintesi comprende i seguenti elementi:
i) informazioni sull'accesso ai depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione;
ii) informazioni sull'accesso ad altre attività o fondi dei clienti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione;
iii) informazioni sugli obblighi contrattuali di pagamento o di consegna oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2014/59/UE, comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, se del caso;
iv) informazioni sui creditori garantiti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione soggetti a limitazioni all'opponibilità dei diritti di garanzia, comprese la decorrenza e la scadenza del suddetto periodo di limitazione, conformemente all'articolo 70 della direttiva 2014/59/UE, ove applicabile;
v) informazioni sulle parti contrattuali interessate dalla sospensione temporanea dei diritti di recesso comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 71 della direttiva 2014/59/UE, se applicabile;
e) la conferma del normale adempimento degli impegni contrattuali, compresi i piani di rimborso, non soggetti a sospensioni a norma degli articoli 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE;
f) il punto di contatto all'interno dell'ente a cui clienti e creditori possono rivolgersi per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e sulle sue operazioni.
2. L'avviso è pubblicato non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.