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Sez. 1, Sentenza n. 12234 del 20/08/2003 (Rv. 566048 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Controlli di frontiera - Mancata effettuazione - Rilevanza ai fini della illegittimità dell'introduzione dello straniero nel territorio nazionale.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566048-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero, la mancata effettuazione dei controlli di frontiera - cui è subordinato l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (artt. 1 D.Lgs. 286/1998 e 7 d.P.R. 394/1999), - oltre a rilevare in termini di omissione imputabile all'autorità preposta, rende illegittima l'introduzione dello straniero nel territorio statuale, ciò che costituisce causa di espulsione ex art.13, n. 2 lett. A) del D.Lgs. 286/1998 citato.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 13 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)