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Sez. 6, Sentenza n. 9457 del 05/05/1988 Ud. (dep. 24/09/1988) Rv. 179241 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - ELEMENTO DEL POSSESSO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179241-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - ELEMENTO DEL POSSESSO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONI.*

In tema del reato di malversazione, non basta il semplice possesso da parte di un pubblico ufficiale per ritenere che la cosa appartenga alla pubblica amministrazione. Pertanto, nella ipotesi di cose di proprietà di terzi sequestrate per esigenze strumentali al provvedimento penale e non suscettibili di confisca obbligatoria, non è configurabile, a favore della P.a., un vero e proprio diritto di appartenenza, ma una mera detenzione. Il pubblico ufficiale che se ne appropria commette, quindi, malversazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)