Sez. 3, Sentenza n. 1098 del 20/02/1979 (Rv. 397303 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - FONTI ESCLUSIVE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CONFIGURABILITA - SOGGETTI DEL GIUDIZIO CIVILE DIVERSI DA QUELLI DEL PROCEDIMENTO PENALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - FONTI ESCLUSIVE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CONFIGURABILITA - SOGGETTI DEL GIUDIZIO CIVILE DIVERSI DA QUELLI DEL PROCEDIMENTO PENALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria penale puo costituire fonte anche esclusiva del convincimento del giudice civile, ancorche al giudizio civile partecipino soggetti che non furono parti nel procedimento penale, poiche a costoro non e precluso l'Esercizio, nel senso piu esteso, dei diritti di difesa mediante la richiesta di ogni opportuno mezzo di prova. In tal caso, tuttavia, le prove raccolte nel processo penale debbono essere opportunamente vagliate dal giudice civile con maggiore rigore critico. (V 2728/75, mass n 376730).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)