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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 25 del 1989

Decisione
decisa il 1989-01-11, depositata il 1989-01-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:25
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12733

  • - Mandato di accompagnamento per imputato a piede libero da sottoporre a perizia psichiatrica (art. 261 c.p.p.)
  • Inammissibilità della questione proposta per irrilevanza 'ex actis', essendosi sul punto già pronunziata la corte di cassazione in sede di conflitto di competenza proposto dallo stesso giudice 'a quo' e avendo tale pronunzia autorità di cosa giudicata nel giudizio 'a quo'.
  • Art.261 c.p.p.
  • Art. 13 Cost.
Leggi la massima
È inammissibile la questione di l.c. dell'art.261 C.P.P., nella parte in cui prevede l'emissione di un mandato di accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a perizia psichiatrica, sollevata dal giudice 'a quo' dopo che la Corte di Cassazione, da lui stesso investita per conflitto di competenza, ha ritenuto legittima l'emanazione del detto mandato. Questa decisione della Cassazione, ai sensi dell'art. 54, IV comma, C.P.P., ha autorità di cosa giudicata nel procedimento 'a quo', per modo che una qualsiasi pronunzia della Corte Costituzionale relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato può essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza. Ne deriva l'irrilevanza 'ex actis' della questione proposta. (Inammissibilità della questione di l.c. dell'art. 261 C.P.P., sollevata in riferimento all'art.13 Cost.). - Cfr. sentt. nn.132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per una ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609 del 1988.

Norme impugnate

  • art. 261 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Crisafulli Enrico, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
Con ordinanza 3 maggio 1988 il Giudice Istruttore di Perugia sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l'emissione del mandato di accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a perizia psichiatrica, e anche al fine di compiere la perizia psichiatrica delegata dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 455, secondo co. cod. proc. pen. : e ciò per contrasto con l'art. 13, secondo co. Cost. Riferiva il Giudice nell'ordinanza che il Tribunale di Perugia, in un processo penale per un caso di calunnia, aveva disposto procedersi a perizia psichiatrica sull'imputato delegando all'incombente esso Giudice Istruttore. Il perito nominato da quest'ultimo nel depositare la propria relazione, giustificava la sommarietà e superficialità degli accertamenti svolti segnalando che l'imputato non si era mai presentato agli appuntamenti fissati per procedere alle necessarie visite. Il Tribunale allora ordinava la rinnovazione della perizia, nuovamente delegando il Giudice Istruttore e suggerendo che, ove fosse persistito il rifiuto dell'imputato a comparire, si sarebbero potuti applicare gli art. li 317, co. terzo, e 318, secondo comma, n. 3 codice di procedura penale. Ma il Giudice Istruttore, con ordinanza 18 dicembre 1987, denunziava conflitto di competenza nei confronti del Tribunale, ritenendo di non poter disporre dei poteri coercitivi segnalati dal Tribunale e quindi di non poter procedere alla richiesta rinnovazione. A sua volta la Corte di Cassazione, I Sezione penale, con sentenza del 22 febbraio 1988 n. 589, ritenuta in rito l'ammissibilità del conflitto, lo risolveva a favore del Tribunale di Perugia disponendo la trasmissione degli atti per l'espletamento della perizia psichiatrica. Quanto alle modalità attraverso le quali procedere coercitivamente alla perizia, la Corte le individuava nel mandato di accompagnamento (art. 261 c.p.p.), strumento indicato come idoneo ad ottenere la contemporanea presenza del perito e del periziando davanti al giudice.
punto 2
A questo punto, però, il Giudice Istruttore, ritenendo che la Corte di Cassazione abbia per tal modo dato dell'art. 261 cod. proc. pen. una lettura contrastante con l'art. 13, secondo co. Cost., sollevava l'enunciata questione di legittimità costituzionale. Secondo il giudice istruttore l'interpetrazione corretta dell'art. 261 cod. proc. pen. , giusta quanto risulta dal dato letterale e dalla collocazione sistematica della norma, porterebbe a ritenere che il mandato di accompagnamento sia finalizzato alla contestazione del reato, e perciò strumento per ottenere la presenza dell'imputato ai fini del suo interrogatorio. Ogni allargamento interpetrativo di tale finalizzazione introdurrebbe poteri coercitivi non espressamente previsti dalla legge e perciò in contrasto con il parametro invocato. Ritiene, infine, il giudice istruttore, pur riconoscendo di non essere dominus del processo, di essere ciononostante legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto titolare di un procedimento incidentale, nel quale si propone come autore di provvedimenti restrittivi della libertà personale che, per loro natura, sono discrezionali, almeno limitatamente alle modalità di esecuzione.
punto 3
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata. Secondo l'Avvocatura, il potere del Giudice di sottoporre l'imputato non detenuto a perizia psichiatrica è espressamente previsto dall'art. 318 n. 3 cod. proc. pen.; norma che rimarrebbe inoperante se non fosse data facoltà di avviare alla visita medica l'imputato renitente o restio con l'unico strumento offerto dall'ordinamento a questo scopo, e cioè con il mandato di accompagnamento previsto dall'art. 261 c.p.p. Come esposto in narrativa, il giudice istruttore di Perugia, delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia psichiatrica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita per conflitto di competenza, ha ritenuto nella specie legittima l'emanazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo per ottenere la presenza, dinanzi al giudice ed al perito, del periziando a piede libero. Simile decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di rito, ha autorità di cosa giudicata nel procedimento a quo, per modo che una qualsiasi pronuncia di questa Corte relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato in questione può essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza (cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per un'ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva l'irrilevanza ex actis della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze