Sez. 3, Ordinanza n. 29831 del 19/11/2024 (Rv. 672934-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE | Deposito amministrato di azioni - Mandato irrevocabile a vendere i titoli - Garanzia per concesso affidamento - Perdita di valore del bene - Obbligo di vendere i titoli - Esclusione - Obbligo di buona fede durante l’esecuzione del contratto - Configurabilità - Fattispecie.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE
In tema di deposito amministrato di azioni, il mandato irrevocabile a vendere titoli conferito a un istituto bancario a garanzia di un concesso affidamento esclude, pur in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, l'obbligo della banca di procedere alla vendita, ma non la esonera dall'agire in buona fede, nell'esecuzione del contratto, per la gestione prudenziale dei titoli e la loro eventuale dismissione, anche in assenza di un ordine esplicito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria di due correntisti limitandosi ad escludere l'esistenza di un danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di vendere i titoli senza valutare la sussistenza di un danno per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di comportarsi in buona fede nell'esecuzione del contratto, provvedendo alla vendita delle azioni in via di deterioramento, anche in assenza di un ordine impartitole in tal senso dai clienti).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)