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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 26/06/1971 (Rv. 352660 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PRESUPPOSTO - COSTITUZIONE IN MORA - AUTOMATICA O MEDIANTE INTIMAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352660-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PRESUPPOSTO - COSTITUZIONE IN MORA - AUTOMATICA O MEDIANTE INTIMAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.*

Presupposto della responsabilita per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni e la mora, la quale puo derivare da interpellazione o, in alcuni casi, automaticamente (art 1219 cod civ). (nel caso, e stato ritenuto non applicabile l'ipotesi di Costituzione in mora prevista dall'art 1219, n 3, cod civ, ad un contratto di fornitura di energia elettrica, sul rilievo che - a causa del difettoso funzionamento del contatore - non era stato possibile, alle scadenze periodiche di pagamento, stabilire la quantita di energia consumata, con conseguente impossibilita di fatturazione e di comunicazione dell'importo al debitore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)