Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 22/01/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 258699 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di detenzione a fini di commercio di oggetti di antichità contraffatti - Truffa - Concorso di reati - Possibilità - Ragioni.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 178, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004, che punisce il fatto di chi pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, oggetti di antichità contraffatti (nella specie, mobili antichi), può concorrere con il delitto di truffa in quanto non richiede per la sua integrazione il fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)