Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 10/08/1963 (Rv. 263497 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE A PRECETTO CAMBIARIO - DISCIPLINA - GIUDICE COMPETENTE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE A PRECETTO CAMBIARIO - DISCIPLINA - GIUDICE COMPETENTE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.*
L'opposizione al precetto cambiario e regolata dalle Disposizioni del codice di procedura civile, salvo le modificazioni al regime processuale imposte dagli artt 64 e 65 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933 n 1669), applicabili sempre che non siano incompatibili con le Disposizioni generali contenute nel codice. Pertanto, l'opposizione anteriore all'inizio della esecuzione va proposta, con atto di citazione, al giudice competente ai sensi dell'art 615 primo comma cod proc civ ma, allegando la citazione notificata, potra chiedersi, con ricorso al Presidente del tribunale o al pretore, la sospensione della esecuzione e quindi del suo stesso inizio in base all'art 64 della legge cambiaria, salvo riesame del provvedimento in corso di giudizio in base all'art 65 stessa legge. L'opposizione successiva all'inizio della esecuzione deve essere proposta con ricorso al giudice della esecuzione ai sensi dell'art 615 secondo comma cod proc civ e questi prima di rimettere eventualmente le parti dinanzi al giudice competente, decidera in ordine alla sospensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 64 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)