Sez. 2, Sentenza n. 1816 del 09/06/1972 (Rv. 358814 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CARATTERE FACOLTATIVO - FINALITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CARATTERE FACOLTATIVO - FINALITA.*
La facoltativita del giudizio di opposizione non puo intendersi nel senso di una possibile acquiescenza del creditore al decreto a lui sfavorevole, bensi in correlazione con l'altro principio della relativita della incapacita del fallito correlata agli interessi della massa ed alla par condicio nel senso di una libera scelta tra la facolta di insistere nella partecipazione al concorso e quella di domandare autonomamente l'accertamento del proprio credito, in Sede ordinaria nei diretti confronti del fallito, dopo la chiusura del fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)