diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 07/11/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163592 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - VOLONTARIETÀ DELLA LATITANZA - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DELLA INSANABILITÀ DI UN ORDINE O UN MANDATO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163592-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - VOLONTARIETÀ DELLA LATITANZA - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DELLA INSANABILITÀ DI UN ORDINE O UN MANDATO - SUFFICIENZA.*

Perché sussista la volontarietà della latitanza ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen. non è necessario che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà, ma è sufficiente che egli si metta in condizioni di irreperibilità pur sapendo che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti. (Conf mass n 101310; (Conf mass n 154154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)