Sez. 1, Sentenza n. 5808 del 28/11/1987 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178781 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - SOSTITUZIONE CON QUELLA DELLA LEGGE NELLE ARMI - FATTISPECIE: ARTIFICI PIROTECNICI.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - SOSTITUZIONE CON QUELLA DELLA LEGGE NELLE ARMI - FATTISPECIE: ARTIFICI PIROTECNICI.*
È irrilevante ai fini dell'individuazione degli esplosivi "di ogni genere", oggetto della previsione normativa degli artt. 9 e 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (sostitutivi degli artt. 1 e 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), sia l'elemento dell'oggettiva potenzialità offensiva, perché qualità propria e connaturata delle materie esplodenti (e dei prodotti esplodenti) contemplate nell'art. 678 cod. pen. (integrato dagli artt. 46 e segg. T.U. Leggi P.S. e 81 e segg. Reg. Stesso T.U.), sia l'elemento della micidialità, perché tale qualità è attribuita dagli artt. 9 e 10 della suddetta legge n. 497/74 esclusivamente agli aggressivi chimici ed altri congegni micidiali. Quanto all'elemento specializzante (art. 15 cod. pen.) esso è desumibile dall'inciso normativo "di ogni genere", riferibile cioè all'intera categoria degli esplosivi, senza possibilità di riferimento alla specie od alla quantità dei prodotti esplosivi. Pertanto, la materia regolata dall'art. 678 cod. pen., ad eccezione dei fatti omissivi relativi all'adozione di cautele (unica ipotesi residuale di reato) deve ritenersi disciplinata dagli artt. 9 e 10 legge 14 ottobre 1974 n. 497. (fattispecie relativa ad artifici pirotecnici) (contra mass n 173975).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)