Sez. 6, Sentenza n. 39022 del 15/04/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 256328 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Esimente di cui all'art. 384, primo comma, cod. proc. pen. - Falsa deposizione resa nell'ambito di una causa civile vertente su profili esclusivamente economici - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. proc. pen., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)