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Sez. U - , Ordinanza n. 13990 del 03/05/2022 (Rv. 665028 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Funzionario onorario - Controversie - Diritto alla liquidazione di compenso prefissato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665028-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia inerente la liquidazione del compenso del funzionario onorario (nella specie del commissario straordinario di un consorzio di bonifica), nella misura prevista da atti amministrativi presupposti, la cui legittimità non è posta in discussione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tal caso, sulla base del "petitum sostanziale", la posizione fatta valere dalla parte, escludendo l'esistenza di profili di discrezionalità, si deve ricondurre nell'ambito dei diritti soggettivi, diversamente dall'ipotesi in cui la nomina del funzionario non sia accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, per mancanza di specifiche disposizioni di legge, sicché la pretesa di liquidazione, risolvendosi in una contestazione della

decisione discrezionale dell'amministrazione, è ascrivibile ad una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.

Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)